Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  in  persona   del
 presidente   della   giunta   provinciale   pro-tempore,  dott.  Luis
 Durnwalder giusta deliberazione della giunta n. 1859/91 del 15 aprile
 1991, rappresentata e difesa, - in virtu' di procura speciale del  17
 aprile   1991,  rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,  vice
 segretario della giunta provinciale ed  ufficiale  rogante  (rep.  n.
 16107)  -  dagli  avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e
 presso il primo di essi elettivamente  domiciliata  in  Roma,  piazza
 Borghese  n.  3,  contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
 persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di
 competenza in relazione al decreto del  Ministro  dell'industria  del
 commercio  e  dell'artigianato  15  febbraio 1991, recante "Direttive
 alle regioni e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per
 uniformare  i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le
 modalita' di concessione e  di  erogazione  dei  contributi  previsti
 dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10".
                               F A T T O
    1.  -  Il  presente  atto si collega strettamente ad un precedente
 ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  (notificato  il  15
 febbraio  1991  e  tuttora  pendente),  con cui e' stata impugnata la
 legge 9 gennaio  1991,  n.  10  (Norme  per  l'attuazione  del  piano
 energetico  nazionale,  in  materia di uso razionale dell'energia, di
 risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
 energia).  Con tale ricorso, in particolare, la provincia autonoma ha
 impugnato  gli  artt.  8,  10  e  13  della  legge  n.  10/1991   che
 disciplinano la concessione di contributi statali, rispettivamente: a
 sostegno   dell'utilizzo   delle   fonti   rinnovabili   di   energia
 nell'edilizia; per il contenimento dei consumi energetici nei settori
 industriale, artigianale e terziario; e per la  incentivazione  della
 produzione  di  energia  da  fonti rinnovabili di energia nel settore
 agricolo.
    Unitamente  a  tali  articoli  e'  stata  impugnata  la   connessa
 disciplina dell'art. 9 della legge n. 10/1991, che:
       a)  al  primo  comma  delega alle province autonome di Trento e
 Bolzano la concessione ed erogazione dei contributi di cui agli artt.
 8, 10 e 13;
       b) al secondo comma prevede la emanazione da parte del Ministro
 dell'industria  di direttive "per uniformare i criteri di valutazione
 delle domande, le procedure  e  le  modalita'  di  concessione  e  di
 erogazione  dei  contributi  da  parte delle regioni e delle province
 autonome di Trento e di  Bolzano".  Nei  commi  successivi  l'art.  9
 disciplina  poi l'inoltro al Ministero da parte delle regioni e prov-
 ince autonome delle richieste di fondi; la ripartizione fra  di  esse
 dei  fondi  da  parte  del CIPE; il recupero da parte dello Stato dei
 fondi assegnati ma non  tempestivamente  impegnati  dalle  regioni  e
 province  autonome;  l'accertamento  dell'effettivo conseguimento del
 risparmio energetico a seguito dei contributi concessi, e l'eventuale
 recupero degli  importi  gia'  erogati  in  caso  di  esito  negativo
 dell'accertamento; ecc.
    La  complessiva  disciplina  legislativa  ora  richiamata e' stata
 impugnata dalla provincia autonoma di Bolzano per il fatto  che  essa
 pretende di sottrarre alla provincia stessa e di riservare allo Stato
 la  erogazione  di  contributi e la disciplina di interventi che sono
 invece di esclusiva competenza provinciale (e su  cui  oltretutto  la
 Provincia  ricorrente  e'  gia'  intervenuta  dettando  una  ampia ed
 esaustiva normativa con la legge provinciale 5 maggio 1987,  n.  11).
 Onde  invasiva  delle  competenze  provinciali e' anche la disciplina
 dell'art. 9 della legge n. 10/1991, sia nella  parte  in  cui  delega
 alla  provincia competenza che in realta' sono proprie della medesima
 e che incostituzionalmente la legge n. 10 le sottrae; sia nella parte
 in  cui  la  legge,  nel  presupposto  che  si  tratti   di   materia
 semplicemente  delegata  alla  provincia,  disciplina rigorosamente e
 minuziosamente criteri e modalita' di concessione dei contributi; sia
 nella parte in cui essa prevede e disciplina la ripartizione di quote
 dei fondi previsti dalla legge n. 10/1991 con modalita' e  condizioni
 lesive    dell'autonomia    finanziaria   provinciale,   e   comunque
 incompatibili  con  quanto  stabilito  dall'art.  5  della  legge  30
 novembre  1989,  n.  386  (che e' una legge "rinforzata"); sia infine
 nella parte in cui, sempre nel presupposto che si tratti  di  materia
 delegata  prevede,  (art. 9, secondo comma) la emanazione di apposite
 direttive del Ministero  dell'industria  anche  nei  confronti  delle
 province autonome di Trento e Bolzano.
    2.  - Le direttive di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge
 n. 10/1991 sono appunto state emanate dal Ministro dell'industria con
 il decreto 15 febbraio 1991 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
 46 del 23 febbraio 1991).
    Il decreto in questione contiene una minuziosa disciplina dei vari
 aspetti  delle  procedure  relative alla valutazione delle domande di
 contributo, nonche'  di  concessione  ed  erogazione  dei  contributi
 stessi.  In  particolare  vi si stabilisce: come tali domande debbano
 essere formulate (art. 2), in particolare  demandandosi  all'E.N.E.A.
 ed  allo stesso Ministero dell'industria, il compito di predisporre i
 modelli di domanda e di scheda riassuntiva dei dati tecnico-economici
 che dovranno essere utilizzati  anche  dalle  province  autonome;  le
 tipologie  degli  interventi  specifici  per  i  quali  le domande di
 contributo possono essere prese in  esame  (art.  3);  i  criteri  di
 valutazione  delle  domande (art. 4), fra i quali relativo preminente
 viene assegnato al rapporto "tra la  quantita'  di  energia  primaria
 risparmiata  durante  l'intero periodo di vita dell'investimento e il
 costo imputabile dell'investimento"; le modalita' della presentazione
 al  Ministero  della  richiesta  di  fondi  (art. 5); le modalita' di
 ripartizione dei fondi da parte del CIPE, e  poi  di  concessione  ed
 erogazione  dei contributi da parte delle regioni e province autonome
 (artt. 6 e 7); i  presupposti  e  le  modalita'  per  la  revoca  dei
 contributi  da  parte  delle  regioni  e province e la loro ulteriore
 destinazione (art. 8); le verifiche sull'effettivo conseguimento  del
 risparmio  energetico  da parte delle regioni e province e l'invio di
 una relazione al riguardo al Ministero dell'industria (art.  10);  la
 istituzione  di un comitato tecnico di collaborazione e coordinamento
 tra il Ministero, le regioni e le  province  autonome  (art.  11);  i
 rapporti  di  assistenza  dell'E.N.E.A. nei confronti delle regioni e
 province  autonome  (art.  12);  la  possibilita'  di  fornire  delle
 agevolazioni  previste  dalla  legge  n. 10/1991 anche per le domande
 presentate alle province autonome in base alla  precedente  legge  29
 maggio 1982, n. 308, e che non siano ancora state oggetto di apposito
 provvedimento (art. 13).
    La  surriferita disciplina stabilita dal d.m. 15 febbraio 1991 e',
 nel  suo  complesso,  lesiva  delle  attribuzioni  costituzionalmente
 garantite  della  provincia  autonoma di Bolzano, onde questa si vede
 costretta a proporre ricorso per regolamento  di  competenza,  per  i
 seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione delle attribuzioni provinciali di cui agli artt.
 8, primo comma, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 e 28;  9,
 primo comma, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, primo comma; 104 e
 107  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (spec. d.P.R.  22
 marzo  1974,  n.  381,  e  d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235); nonche' dei
 principi statutari sulla autonomia finanziaria e provinciale e  delle
 disposizioni   di  cui  alla  legge  30  novembre  1989,  n.  386;  e
 dell'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127.
    Le  norme  attributive  delle  competenze   costituzionali   della
 provincia  ricorrente,  violate  dal  d.m.  15  febbraio  1991  e che
 costituiscono il parametro del presente giudizio,  sono  naturalmente
 le  stesse  gia'  invocate  dalla  provincia  di  Bolzano nel ricorso
 proposto per la dichiarazione di incostituzionalita' della  legge  n.
 10/1991,  di  cui  il  decreto ministeriale qui impugnato costituisce
 specifica attuazione. Si intende, pertanto, come le due  controversie
 (quella  relativa  alla legge n. 10/1991 e quella relativa al decreto
 ministeriale oggi impugnato) si integrino fra loro. Da cio' deriva, a
 nostro sommesso avviso, la opportunita' di riunire i due  ricorsi,  e
 comunque  di  leggere  il  presente  ricorso alla luce di quanto gia'
 dedotto nel precedente.
    2. - La disciplina stabilita dal  decreto  ministeriale  impugnato
 rientra,  nel  suo  complesso,  nelle  materie  di competenza propria
 (esclusiva o concorrente) della  provincia  autonoma  di  Bolzano.  A
 questa  -  e  non  allo Stato - spetta dunque la determinazione delle
 modalita' di formulazione delle domande di contributo con i  relativi
 tempi limite di accettazione, dei criteri di valutazione delle stesse
 e   di   definizione  delle  rispettive  graduatorie,  nonche'  delle
 modalita'  per  la  concessione,  l'erogazione  e   la   revoca   dei
 contributi,  senza  obbligo  di  uniformarsi  a  direttive, di organi
 statali.
    Pertanto  il  decreto  ministeriale  impugnato,  che  pretende  di
 impartire  in  tale  materia  direttive,  tanto   analitiche   quanto
 vincolanti, anche per la provincia autonoma di Bolzano, viola nel suo
 complesso  le medesime competenze gia' violate dagli artt. 8, 9, 10 e
 13 della legge n. 107/1991, e - quindi - le relative norme statutarie
 e d'attuazione anche qui indicate in epigrafe.
    In  particolare  risultano  violate   dal   decreto   ministeriale
 impugnato  le  attribuzioni provinciali relative alle varie materie e
 settori cui si riferiscono gli interventi ammessi  ai  contributi  in
 base  agli  artt.  8,  10  e 13 della legge n. 10/1991, in violazione
 quindi - come gia' dedotto in relazione a tali norme legislative  nel
 precedente  ricorso  -  dell'art. 8 (e 16, primo comma) dello statuto
 speciale T.-A.A., in particolare nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19,
 20, 21, 24 e  28,  i  quali  attribuiscono  alla  provincia  autonoma
 ricorrente  una  competenza  legislativa e amministrativa primaria in
 materia di: urbanistica e piani  regolatori;  tutela  del  paesaggio;
 artigianato;    edilizia   comunque   sovvenzionata,   totalmente   o
 parzialmente, da finanziamenti  a  carattere  pubblico,  comprese  le
 agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite
 da  calamita'  e le attivita' che enti a carattere extra provinciale,
 esercitano nelle province con  finanziamenti  pubblici;  di  miniere,
 comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; di alpicoltura
 e  parchi per la protezione della flora e della fauna; di viabilita',
 acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;  comunicazioni
 e  trasporti  di  interesse provinciale, compresi la regolamentazione
 tecnica e  l'esercizio  degli  impianti  di  funivia;  di  turismo  e
 industria  alberghiera;  di  agricoltura,  foreste e Corpo forestale,
 patrimonio zootecnico ed ittico,  istituti  fitopatologici,  consorzi
 agrari   e   stazioni  agrarie  sperimentali,  servizi  antigrandine,
 bonifica; di opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
 e di edilizia scolastica.
    Parimenti risultano violate le  attribuzioni  provinciali  di  cui
 all'art.  9  (e 16, primo comma) dello Statuto, in particolare nn. 3,
 8, 9, 10  ed  11,  in  materia  di  commercio,  di  incremento  della
 produzione  industriale,  di  utilizzazione  delle  acque  pubbliche,
 escluse le grandi derivazioni a  scopo  idroelettrico,  di  igiene  e
 sanita',  ivi  comprese  l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera,  di
 attivita'  sportive  e  ricreative  con  i   relativi   impianti   ed
 attrezzature.
    Tanto  piu'  evidente  risulta  la  violazione  delle attribuzioni
 provinciali per il fatto che le "direttive" impugnate,  da  un  lato,
 hanno un carattere assolutamente analitico e puntuale, al punto che -
 in  realta'  -  non  lasciano  neppure  lo spazio per quelle norme di
 attuazione regionali (o provinciali) che pure sono  previste  in  via
 generale  (art.  7  del  d.P.R.  n. 616/1977) nelle ipotesi in cui lo
 Stato delega funzioni amministrative  alle  regioni  (beneinteso  nei
 casi  in  cui una delega siffatta sia costituzionalmente ammissibile:
 il che non e' in questo caso); dall'altro  si  sovrappongono  ad  una
 preesistente  e  dettagliata  disciplina della materia, gia' adottata
 dalla Provincia nell'esercizio  delle  competenze  costituzionalmente
 sue proprie con la legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11.
    Una  disciplina legislativa, quest'ultima, incompatibile anche nei
 suoi contenuti con  le  direttive  che  arbitrariamente  il  Ministro
 dell'industria  vorrebbe  imporre  anche  alla  provincia ricorrente.
 Basti considerare, solo per fare un esempio, la disciplina  stabilita
 dalla legge provinciale relativamente alle modalita' di presentazione
 delle  domande  di  contributo  ed ai relativi criteri di valutazione
 (spec. art. 2), ed ai tipi di intervento ammessi al contributo (artt.
 4, 5, 6, ecc.), e raffrontarla con  gli  artt.  2  e  3  del  decreto
 impugnato.
    In  particolare la ricorrente Provincia autonoma deve censurare le
 norme  del  decreto  ministeriale   impuganto   che:   a)   demandano
 all'E.N.E.A.  ed  al  Ministero  dell'industria,  rispettivamente, la
 predisposizione e l'approvazione di modelli di schede riassuntive dei
 dati tecnico-economici da allegarsi  alle  domande  per  accedere  ai
 contributi  (art.  2, primo comma); e b) fanno obbligo alla provincia
 di avvalersi,  per  il  calcolo  del  risparmio  energetico,  per  la
 quantificazione   del  criterio  di  valutazione  principale  per  la
 definizione   delle   graduatorie,   nonche'    per    l'accertamento
 dell'effettivo   conseguimento   del   risparmio   energetico,  della
 metodologia predisposta dall'E.N.E.A. (art. 4, spec.  ottavo  e  nono
 comma).   In  tal  modo,  fra  l'altro,  i  compiti  cosi'  riservati
 all'E.N.E.A.  vengono  sottratti  ai  competenti  organi  ed   uffici
 provinciali  (fra cui la stessa giunta provinciale: cfr. art. 2 legge
 prov. n. 11/1987),  con  violazione  delle  relative  attribuzioni  e
 competenze della provincia costituzionalmente garantite.
    3.  - Come gia' le disposizioni dell'art. 9 della legge n. 10/1991
 relative alla assegnazione dei fondi alle ragioni e province autonome
 (art. 9, terzo comma, e segg.), impugnate con il precedente  ricorso,
 anche gli artt. 5 e segg. del decreto ministeriale 15 febbraio 1991 -
 che  ne  costituiscono  integrazione  e  attuazione  -  risultano  in
 particolare modo lesivi delle attribuzioni della Provincia ricorrente
 sotto il profilo della violazione della autonomia  finanziaria,  come
 garantita  dallo  Statuto  e  dalle  norme  introdotte dalla legge 30
 novembre 1989, n. 386.
    Le  condizioni  cui  anche  il  decreto   ministeriale   impugnato
 condiziona la ripartizione del fondo, l'assegnazione alla provincia e
 la  sua  successiva  utilizzazione  (artt.  5,  6  e  7  del  decreto
 ministeriale: presentazione di domande documentate, termini perentori
 e modalita' vincolanti per la successiva concessione  dei  contributi
 da parte della Provincia, riutilizzo da parte dello Stato delle quote
 di  fondo non impegnate tempestivamente), come pure le norme (art. 8)
 relative alla revoca da parte della provincia dei contributi nei casi
 previsti   dallo   stesso   decreto   ed   alla    loro    successiva
 riutilizzazione,  costituiscono  una  disciplina  statale palesemente
 lesiva dell'autonomia finanziaria della Provincia, sancita dal titolo
 sesto dello statuto, ed in particolare dei principi di cui all'art. 5
 della legge n. 386/1989 (legge "rinforzata",  secondo  l'insegnamento
 di  codesta ecc.ma Corte:  sentenza n. 116/1991). Infatti, in base ad
 essi, le quote dei  fondi  della  legge  n.  10/1991  spettanti  alla
 Provincia ricorrente debbono essere direttamente assegnate ed erogate
 ad  essa,  come  espressamente  stabilito dal terzo comma dell'art. 5
 della legge n. 386/1989 a prescindere  da  specifiche  e  documentate
 richieste  e  degli  altri adempimenti ora previsti anche dal decreto
 ministeriale  impugnato;  e  tali   fondi   debbono   potere   essere
 autonomamente   utilizzati   dalla   provincia   "secondo   normative
 provinciali", come pure stabilisce il secondo comma dell'art. 5 della
 legge n. 386/1989, e non secondo le "direttive"  e  prescrizioni  del
 Ministro dell'industria (o della stessa legge n. 10/1991).
    4.  -  In  realta'  il rispetto dell'autonomia provinciale avrebbe
 richiesto che anche in occasione  della  emanazione  della  legge  n.
 10/1991  il  legislatore  ne avesse escluso la integrale applicazione
 alle province autonome, cosi' come era avvenuto  in  passato  per  la
 corrispondente  disciplina  stabilita  dalla legge 29 maggio 1982, n.
 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle
 fonti rinnovabili di energia e  l'esercizio  di  centrali  elettriche
 alimentate  con  combustibili  diversi dagli idrocarburi). Anche tale
 legge, infatti, prevedeva (art. 7) una delega alle province  autonome
 ad   erogare   contributi   a   sostegno  dell'utilizzo  delle  fonti
 rinnovabili di energia, attribuiva quindi alle province una  potesta'
 normativa  di  mera attuazione delle disposizioni della legge statale
 (art.  15,  primo  comma),  e   disciplinava   il   procedimento   di
 ripartizione  dei  fondi  fra le regioni e le province autonome (art.
 12). Ma proprio per evitare una dichiarazione di  incostituzionalita'
 della  legge  n. 308/1982 (a seguito dei ricorsi presentati a codesta
 ecc.ma Corte dalle province autonome), la successiva legge 21  aprile
 1987,  n.  127,  riconobbe  la  competenza delle province di Trento e
 Bolzano sottraendole alla disciplina di delega e  stabilendo  che  le
 quote  dello  stanziamento complessivo previsto dalla legge sarebbero
 state  devolute  alle  province  a  norma  della  disciplina   allora
 stabilita dall'art. 78 dello statuto.
    Viceversa  la  legge  n.  10/1991  ha  completamente ignorato tale
 precedente ed ha violato l'autonomia provinciale. Ne, fino  ad  oggi,
 e'  intervenuta  una  legge  successiva che - analogamente alla legge
 127/1983 - abbia riconosciuto le competenze provinciali ed  eliminato
 la  incostituzionalita' della legge n. 10/1991. E' invece intervenuto
 il Ministro dell'industria che, emanando il decreto impugnato con  il
 presente atto, ha ulteriormente violato le competenze della provincia
 ricorrente.
    E  proprio  in  relazione  alla disciplina che era stata stabilita
 dalla legge  n.  127/1983  osserviamo  conclusivamente  come  risulti
 particolarmente   irrazionale   e   lesivo   l'art.  13  del  decreto
 ministeriale impugnato, recante "Disposizioni  transitorie".  Infatti
 il  primo  comma  dell'art.  13  stabilisce  che alla possibilita' di
 fruire delle agevolazioni  previste  dalla  legge  n.  10/1991  "sono
 ammesse  anche  le  istanze  presentate alle regioni ed alle province
 autonome di Trento e Bolzano in applicazione delle  leggi  29  maggio
 1982,  n. 38 (nonche' delle successive leggi n. 445/1987 e n. 47/1989
 che hanno rifinanziato la legge n. 308/1982) per iniziative  che  non
 siano  ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento
 o di rigetto".
    Cosi' disponendo, l'art. 13 del decreto ministeriale impugnato  fa
 si'  che  procedure  ed interventi fondati sulla legge n. 308/1982, e
 per i quali la legge n. 127/1983 aveva esplicitamente riconosciuto la
 esclusiva   competenza   della    provincia    ricorrente,    vengano
 "riassorbiti" nella competenza dello Stato soggiacendo alle procedure
 ed  alle  disposizioni stabilite dalla legge n. 10/1991 e dal decreto
 ministeriale 15 febbraio 1991 qui impugnato: cosi' escludendosi anche
 retroattivamente  quella  competenza  provinciale  gia'  riconosciuta
 dalla legge del 1983.