Ricorso della provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore, dott. Luis Durnwalder giusta deliberazione della giunta n. 1859/91 del 15 aprile 1991, rappresentata e difesa, - in virtu' di procura speciale del 17 aprile 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta provinciale ed ufficiale rogante (rep. n. 16107) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991, recante "Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10". F A T T O 1. - Il presente atto si collega strettamente ad un precedente ricorso della provincia autonoma di Bolzano (notificato il 15 febbraio 1991 e tuttora pendente), con cui e' stata impugnata la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Con tale ricorso, in particolare, la provincia autonoma ha impugnato gli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991 che disciplinano la concessione di contributi statali, rispettivamente: a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia; per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario; e per la incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo. Unitamente a tali articoli e' stata impugnata la connessa disciplina dell'art. 9 della legge n. 10/1991, che: a) al primo comma delega alle province autonome di Trento e Bolzano la concessione ed erogazione dei contributi di cui agli artt. 8, 10 e 13; b) al secondo comma prevede la emanazione da parte del Ministro dell'industria di direttive "per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano". Nei commi successivi l'art. 9 disciplina poi l'inoltro al Ministero da parte delle regioni e prov- ince autonome delle richieste di fondi; la ripartizione fra di esse dei fondi da parte del CIPE; il recupero da parte dello Stato dei fondi assegnati ma non tempestivamente impegnati dalle regioni e province autonome; l'accertamento dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico a seguito dei contributi concessi, e l'eventuale recupero degli importi gia' erogati in caso di esito negativo dell'accertamento; ecc. La complessiva disciplina legislativa ora richiamata e' stata impugnata dalla provincia autonoma di Bolzano per il fatto che essa pretende di sottrarre alla provincia stessa e di riservare allo Stato la erogazione di contributi e la disciplina di interventi che sono invece di esclusiva competenza provinciale (e su cui oltretutto la Provincia ricorrente e' gia' intervenuta dettando una ampia ed esaustiva normativa con la legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11). Onde invasiva delle competenze provinciali e' anche la disciplina dell'art. 9 della legge n. 10/1991, sia nella parte in cui delega alla provincia competenza che in realta' sono proprie della medesima e che incostituzionalmente la legge n. 10 le sottrae; sia nella parte in cui la legge, nel presupposto che si tratti di materia semplicemente delegata alla provincia, disciplina rigorosamente e minuziosamente criteri e modalita' di concessione dei contributi; sia nella parte in cui essa prevede e disciplina la ripartizione di quote dei fondi previsti dalla legge n. 10/1991 con modalita' e condizioni lesive dell'autonomia finanziaria provinciale, e comunque incompatibili con quanto stabilito dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (che e' una legge "rinforzata"); sia infine nella parte in cui, sempre nel presupposto che si tratti di materia delegata prevede, (art. 9, secondo comma) la emanazione di apposite direttive del Ministero dell'industria anche nei confronti delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. - Le direttive di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge n. 10/1991 sono appunto state emanate dal Ministro dell'industria con il decreto 15 febbraio 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 1991). Il decreto in questione contiene una minuziosa disciplina dei vari aspetti delle procedure relative alla valutazione delle domande di contributo, nonche' di concessione ed erogazione dei contributi stessi. In particolare vi si stabilisce: come tali domande debbano essere formulate (art. 2), in particolare demandandosi all'E.N.E.A. ed allo stesso Ministero dell'industria, il compito di predisporre i modelli di domanda e di scheda riassuntiva dei dati tecnico-economici che dovranno essere utilizzati anche dalle province autonome; le tipologie degli interventi specifici per i quali le domande di contributo possono essere prese in esame (art. 3); i criteri di valutazione delle domande (art. 4), fra i quali relativo preminente viene assegnato al rapporto "tra la quantita' di energia primaria risparmiata durante l'intero periodo di vita dell'investimento e il costo imputabile dell'investimento"; le modalita' della presentazione al Ministero della richiesta di fondi (art. 5); le modalita' di ripartizione dei fondi da parte del CIPE, e poi di concessione ed erogazione dei contributi da parte delle regioni e province autonome (artt. 6 e 7); i presupposti e le modalita' per la revoca dei contributi da parte delle regioni e province e la loro ulteriore destinazione (art. 8); le verifiche sull'effettivo conseguimento del risparmio energetico da parte delle regioni e province e l'invio di una relazione al riguardo al Ministero dell'industria (art. 10); la istituzione di un comitato tecnico di collaborazione e coordinamento tra il Ministero, le regioni e le province autonome (art. 11); i rapporti di assistenza dell'E.N.E.A. nei confronti delle regioni e province autonome (art. 12); la possibilita' di fornire delle agevolazioni previste dalla legge n. 10/1991 anche per le domande presentate alle province autonome in base alla precedente legge 29 maggio 1982, n. 308, e che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento (art. 13). La surriferita disciplina stabilita dal d.m. 15 febbraio 1991 e', nel suo complesso, lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite della provincia autonoma di Bolzano, onde questa si vede costretta a proporre ricorso per regolamento di competenza, per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 e 28; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, primo comma; 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235); nonche' dei principi statutari sulla autonomia finanziaria e provinciale e delle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 386; e dell'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127. Le norme attributive delle competenze costituzionali della provincia ricorrente, violate dal d.m. 15 febbraio 1991 e che costituiscono il parametro del presente giudizio, sono naturalmente le stesse gia' invocate dalla provincia di Bolzano nel ricorso proposto per la dichiarazione di incostituzionalita' della legge n. 10/1991, di cui il decreto ministeriale qui impugnato costituisce specifica attuazione. Si intende, pertanto, come le due controversie (quella relativa alla legge n. 10/1991 e quella relativa al decreto ministeriale oggi impugnato) si integrino fra loro. Da cio' deriva, a nostro sommesso avviso, la opportunita' di riunire i due ricorsi, e comunque di leggere il presente ricorso alla luce di quanto gia' dedotto nel precedente. 2. - La disciplina stabilita dal decreto ministeriale impugnato rientra, nel suo complesso, nelle materie di competenza propria (esclusiva o concorrente) della provincia autonoma di Bolzano. A questa - e non allo Stato - spetta dunque la determinazione delle modalita' di formulazione delle domande di contributo con i relativi tempi limite di accettazione, dei criteri di valutazione delle stesse e di definizione delle rispettive graduatorie, nonche' delle modalita' per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi, senza obbligo di uniformarsi a direttive, di organi statali. Pertanto il decreto ministeriale impugnato, che pretende di impartire in tale materia direttive, tanto analitiche quanto vincolanti, anche per la provincia autonoma di Bolzano, viola nel suo complesso le medesime competenze gia' violate dagli artt. 8, 9, 10 e 13 della legge n. 107/1991, e - quindi - le relative norme statutarie e d'attuazione anche qui indicate in epigrafe. In particolare risultano violate dal decreto ministeriale impugnato le attribuzioni provinciali relative alle varie materie e settori cui si riferiscono gli interventi ammessi ai contributi in base agli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, in violazione quindi - come gia' dedotto in relazione a tali norme legislative nel precedente ricorso - dell'art. 8 (e 16, primo comma) dello statuto speciale T.-A.A., in particolare nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28, i quali attribuiscono alla provincia autonoma ricorrente una competenza legislativa e amministrativa primaria in materia di: urbanistica e piani regolatori; tutela del paesaggio; artigianato; edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; di turismo e industria alberghiera; di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; di opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; e di edilizia scolastica. Parimenti risultano violate le attribuzioni provinciali di cui all'art. 9 (e 16, primo comma) dello Statuto, in particolare nn. 3, 8, 9, 10 ed 11, in materia di commercio, di incremento della produzione industriale, di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di igiene e sanita', ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera, di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature. Tanto piu' evidente risulta la violazione delle attribuzioni provinciali per il fatto che le "direttive" impugnate, da un lato, hanno un carattere assolutamente analitico e puntuale, al punto che - in realta' - non lasciano neppure lo spazio per quelle norme di attuazione regionali (o provinciali) che pure sono previste in via generale (art. 7 del d.P.R. n. 616/1977) nelle ipotesi in cui lo Stato delega funzioni amministrative alle regioni (beneinteso nei casi in cui una delega siffatta sia costituzionalmente ammissibile: il che non e' in questo caso); dall'altro si sovrappongono ad una preesistente e dettagliata disciplina della materia, gia' adottata dalla Provincia nell'esercizio delle competenze costituzionalmente sue proprie con la legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11. Una disciplina legislativa, quest'ultima, incompatibile anche nei suoi contenuti con le direttive che arbitrariamente il Ministro dell'industria vorrebbe imporre anche alla provincia ricorrente. Basti considerare, solo per fare un esempio, la disciplina stabilita dalla legge provinciale relativamente alle modalita' di presentazione delle domande di contributo ed ai relativi criteri di valutazione (spec. art. 2), ed ai tipi di intervento ammessi al contributo (artt. 4, 5, 6, ecc.), e raffrontarla con gli artt. 2 e 3 del decreto impugnato. In particolare la ricorrente Provincia autonoma deve censurare le norme del decreto ministeriale impuganto che: a) demandano all'E.N.E.A. ed al Ministero dell'industria, rispettivamente, la predisposizione e l'approvazione di modelli di schede riassuntive dei dati tecnico-economici da allegarsi alle domande per accedere ai contributi (art. 2, primo comma); e b) fanno obbligo alla provincia di avvalersi, per il calcolo del risparmio energetico, per la quantificazione del criterio di valutazione principale per la definizione delle graduatorie, nonche' per l'accertamento dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico, della metodologia predisposta dall'E.N.E.A. (art. 4, spec. ottavo e nono comma). In tal modo, fra l'altro, i compiti cosi' riservati all'E.N.E.A. vengono sottratti ai competenti organi ed uffici provinciali (fra cui la stessa giunta provinciale: cfr. art. 2 legge prov. n. 11/1987), con violazione delle relative attribuzioni e competenze della provincia costituzionalmente garantite. 3. - Come gia' le disposizioni dell'art. 9 della legge n. 10/1991 relative alla assegnazione dei fondi alle ragioni e province autonome (art. 9, terzo comma, e segg.), impugnate con il precedente ricorso, anche gli artt. 5 e segg. del decreto ministeriale 15 febbraio 1991 - che ne costituiscono integrazione e attuazione - risultano in particolare modo lesivi delle attribuzioni della Provincia ricorrente sotto il profilo della violazione della autonomia finanziaria, come garantita dallo Statuto e dalle norme introdotte dalla legge 30 novembre 1989, n. 386. Le condizioni cui anche il decreto ministeriale impugnato condiziona la ripartizione del fondo, l'assegnazione alla provincia e la sua successiva utilizzazione (artt. 5, 6 e 7 del decreto ministeriale: presentazione di domande documentate, termini perentori e modalita' vincolanti per la successiva concessione dei contributi da parte della Provincia, riutilizzo da parte dello Stato delle quote di fondo non impegnate tempestivamente), come pure le norme (art. 8) relative alla revoca da parte della provincia dei contributi nei casi previsti dallo stesso decreto ed alla loro successiva riutilizzazione, costituiscono una disciplina statale palesemente lesiva dell'autonomia finanziaria della Provincia, sancita dal titolo sesto dello statuto, ed in particolare dei principi di cui all'art. 5 della legge n. 386/1989 (legge "rinforzata", secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte: sentenza n. 116/1991). Infatti, in base ad essi, le quote dei fondi della legge n. 10/1991 spettanti alla Provincia ricorrente debbono essere direttamente assegnate ed erogate ad essa, come espressamente stabilito dal terzo comma dell'art. 5 della legge n. 386/1989 a prescindere da specifiche e documentate richieste e degli altri adempimenti ora previsti anche dal decreto ministeriale impugnato; e tali fondi debbono potere essere autonomamente utilizzati dalla provincia "secondo normative provinciali", come pure stabilisce il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 386/1989, e non secondo le "direttive" e prescrizioni del Ministro dell'industria (o della stessa legge n. 10/1991). 4. - In realta' il rispetto dell'autonomia provinciale avrebbe richiesto che anche in occasione della emanazione della legge n. 10/1991 il legislatore ne avesse escluso la integrale applicazione alle province autonome, cosi' come era avvenuto in passato per la corrispondente disciplina stabilita dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi). Anche tale legge, infatti, prevedeva (art. 7) una delega alle province autonome ad erogare contributi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, attribuiva quindi alle province una potesta' normativa di mera attuazione delle disposizioni della legge statale (art. 15, primo comma), e disciplinava il procedimento di ripartizione dei fondi fra le regioni e le province autonome (art. 12). Ma proprio per evitare una dichiarazione di incostituzionalita' della legge n. 308/1982 (a seguito dei ricorsi presentati a codesta ecc.ma Corte dalle province autonome), la successiva legge 21 aprile 1987, n. 127, riconobbe la competenza delle province di Trento e Bolzano sottraendole alla disciplina di delega e stabilendo che le quote dello stanziamento complessivo previsto dalla legge sarebbero state devolute alle province a norma della disciplina allora stabilita dall'art. 78 dello statuto. Viceversa la legge n. 10/1991 ha completamente ignorato tale precedente ed ha violato l'autonomia provinciale. Ne, fino ad oggi, e' intervenuta una legge successiva che - analogamente alla legge 127/1983 - abbia riconosciuto le competenze provinciali ed eliminato la incostituzionalita' della legge n. 10/1991. E' invece intervenuto il Ministro dell'industria che, emanando il decreto impugnato con il presente atto, ha ulteriormente violato le competenze della provincia ricorrente. E proprio in relazione alla disciplina che era stata stabilita dalla legge n. 127/1983 osserviamo conclusivamente come risulti particolarmente irrazionale e lesivo l'art. 13 del decreto ministeriale impugnato, recante "Disposizioni transitorie". Infatti il primo comma dell'art. 13 stabilisce che alla possibilita' di fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 10/1991 "sono ammesse anche le istanze presentate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in applicazione delle leggi 29 maggio 1982, n. 38 (nonche' delle successive leggi n. 445/1987 e n. 47/1989 che hanno rifinanziato la legge n. 308/1982) per iniziative che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto". Cosi' disponendo, l'art. 13 del decreto ministeriale impugnato fa si' che procedure ed interventi fondati sulla legge n. 308/1982, e per i quali la legge n. 127/1983 aveva esplicitamente riconosciuto la esclusiva competenza della provincia ricorrente, vengano "riassorbiti" nella competenza dello Stato soggiacendo alle procedure ed alle disposizioni stabilite dalla legge n. 10/1991 e dal decreto ministeriale 15 febbraio 1991 qui impugnato: cosi' escludendosi anche retroattivamente quella competenza provinciale gia' riconosciuta dalla legge del 1983.